La Banca centrale ha ridotto la quantità di dollari che i risparmiatori possono acquistare al mese a 200 USD.
BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
Comunicazione “A” 6815/2019 28/10/2019 ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE, AGLI OPERATORI DEL CAMBIAMENTO: Rif.: Circolare CAMEX 1 - 818 Esterno e modifiche. Adattamenti.
Vi preghiamo di informarvi che questa Istituzione ha adottato la seguente risoluzione in vigore dal 28.10.19 incluso: 1. Modificare il punto 6 della comunicazione "A" 6770 modificato dal punto 1.11. della comunicazione “A” 6780, per quanto segue: “6. L'accordo preliminare BCRA è stabilito per l'accesso al mercato dei cambi da parte di persone umane residenti per la costituzione di attività esterne (codici concettuali A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09, A14, A16 e A17), assistenza per operazioni familiari e derivate (codice concetto A05) quando supera l'equivalente di US $ 200 al mese in tutte le entità autorizzate ad operare in cambio e nell'insieme dei concetti sopra menzionati. L'operazione deve essere eseguita con addebito sui conti del cliente in entità finanziarie locali, ammettendo l'uso di contanti in valuta locale nelle operazioni fino a un controvalore di $ 100 nel mese di calendario e nell'insieme di entità autorizzate ad operare in cambio. Nel caso di concetti inclusi nelle attività esterne del cliente, l'entità di vendita autorizzata deve consegnare i biglietti o gli assegni del viaggiatore in valuta estera o accreditare i fondi su un conto in valuta estera di proprietà del cliente in entità finanziarie locali o in un conto bancario di proprietà del cliente all'estero, a seconda dei casi. "2. Modificare il punto 7 della comunicazione" A "6770 come segue:" 7. Il precedente accordo del BCRA è stabilito per l'accesso al mercato dei cambi da parte di non residenti per l'acquisto di valuta estera per importi superiori all'equivalente di US $ 100 al mese in tutte le entità autorizzate ad operare in cambio. Le operazioni di: a) organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono agenzie ufficiali di credito all'esportazione, b) rappresentanze diplomatiche e consolari e personale diplomatico accreditato nel paese per i trasferimenti effettuati nell'esercizio delle loro operazioni sono esentati dal limite del paragrafo precedente. funzioni, c) Rappresentanze nel paese di tribunali, autorità o uffici, missioni speciali, commissioni o organismi bilaterali stabiliti da trattati o accordi internazionali, di cui la Repubblica argentina è parte, nella misura in cui i trasferimenti sono effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, d) trasferimenti all'estero a nome di persone umane che sono beneficiari di pensioni e / o pensioni versate dalla National Social Security Administration (ANSES), fino all'importo pagato da detta agenzia nel mese di calendario e nella poiché il trasferimento viene effettuato su un conto bancario di proprietà d il beneficiario nel suo paese di residenza registrato. "3. Modificare la sottosezione i) del punto 1. della comunicazione" A "6787 come segue:" i) sono fondi da prestiti ipotecari concessi da entità finanziarie locali. Nel caso in cui l'operazione di acquisto venga effettuata nell'ambito del Programma Procrear, possono essere utilizzati anche i fondi provenienti dai sussidi di tale Programma. ”4. Stabilire che i prelievi di contante all'estero con carte di debito locali che siano dalla data di decorrenza, possono essere effettuati solo con addebito nei conti locali del cliente in valuta estera. 5. Stabilire che le agenzie di cambio siano raggiunte dalle disposizioni della sezione 3.6. del testo ordinato di Esterno e modifiche. 6. Stabilire entro 90 giorni di calendario il periodo per dimostrare la registrazione dell'entrata doganale delle merci in caso di pagamenti anticipati delle importazioni a fornitori non collegati all'importatore e la conformità preliminare della BCRA per i pagamenti anticipati delle importazioni a fornitori collegati con l'importatore. 7. Per stabilire che le entità autorizzate ad operare in caso di modifiche devono inviare a questa banca centrale, alla fine di ogni giorno e con un preavviso di 2 giorni lavorativi, le informazioni sulle vendite di modifica da effettuare su richiesta dei clienti o delle operazioni del entità che implica l'accesso al mercato dei cambi per un importo giornaliero pari o superiore all'equivalente di US $ 2 milioni, per ciascuno dei 3 giorni lavorativi conteggiati dal primo giorno indicato. Cioè, in T = 1 riportano le operazioni di T = 3, T = 4 e T = 5, in T = 2 riportano le operazioni di T = 4, T = 5 e T = 6 e così via. Dal 28.10.19 incluso e fino all'attuazione del regime informativo corrispondente, le operazioni devono essere inviate alla casella anticipooperaciones@bcra.gob.ar, con i seguenti dettagli: entità segnalante, CUIT e nome del cliente (incluso il operazioni delle entità), data dell'operazione, codice concettuale e importo equivalente in dollari USA. Al fine di eseguire le operazioni del giorno 30.10.19, le informazioni saranno ammesse con un anticipo di 1 giorno lavorativo. 8. Stabilire che i clienti delle entità autorizzate devono informarli con il necessario anticipo in modo che le entità possano ottemperare ai requisiti stabiliti al punto precedente, in modo che possano procedere all'operazione di scambio, nella misura in cui Contemporaneamente vengono soddisfatti i restanti requisiti previsti dai regolamenti. Il giorno dell'operazione o delle operazioni, il cliente può scegliere di eseguire le operazioni segnalate da qualsiasi entità autorizzata. In questi casi, l'entità che interviene deve avere una registrazione dall'entità che redige il bilancio che l'operazione è stata debitamente informata.
Ti salutiamo attentamente.
BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Oscar C. Marchelletta, Senior Manager of Foreign Affairs and Changes a / c - Agustín Torcassi, Vice Direttore Generale del Regolamento finanziario. e. 28/10/2019 n. 82190/19 v. 2019/10/28
Data pubblicazione 28/10/2019
BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
Comunicazione “A” 6815/2019 28/10/2019 ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE, AGLI OPERATORI DEL CAMBIAMENTO: Rif.: Circolare CAMEX 1 - 818 Esterno e modifiche. Adattamenti.
Vi preghiamo di informarvi che questa Istituzione ha adottato la seguente risoluzione in vigore dal 28.10.19 incluso: 1. Modificare il punto 6 della comunicazione "A" 6770 modificato dal punto 1.11. della comunicazione “A” 6780, per quanto segue: “6. L'accordo preliminare BCRA è stabilito per l'accesso al mercato dei cambi da parte di persone umane residenti per la costituzione di attività esterne (codici concettuali A01, A02, A03, A04, A06, A07, A08, A09, A14, A16 e A17), assistenza per operazioni familiari e derivate (codice concetto A05) quando supera l'equivalente di US $ 200 al mese in tutte le entità autorizzate ad operare in cambio e nell'insieme dei concetti sopra menzionati. L'operazione deve essere eseguita con addebito sui conti del cliente in entità finanziarie locali, ammettendo l'uso di contanti in valuta locale nelle operazioni fino a un controvalore di $ 100 nel mese di calendario e nell'insieme di entità autorizzate ad operare in cambio. Nel caso di concetti inclusi nelle attività esterne del cliente, l'entità di vendita autorizzata deve consegnare i biglietti o gli assegni del viaggiatore in valuta estera o accreditare i fondi su un conto in valuta estera di proprietà del cliente in entità finanziarie locali o in un conto bancario di proprietà del cliente all'estero, a seconda dei casi. "2. Modificare il punto 7 della comunicazione" A "6770 come segue:" 7. Il precedente accordo del BCRA è stabilito per l'accesso al mercato dei cambi da parte di non residenti per l'acquisto di valuta estera per importi superiori all'equivalente di US $ 100 al mese in tutte le entità autorizzate ad operare in cambio. Le operazioni di: a) organizzazioni e istituzioni internazionali che svolgono agenzie ufficiali di credito all'esportazione, b) rappresentanze diplomatiche e consolari e personale diplomatico accreditato nel paese per i trasferimenti effettuati nell'esercizio delle loro operazioni sono esentati dal limite del paragrafo precedente. funzioni, c) Rappresentanze nel paese di tribunali, autorità o uffici, missioni speciali, commissioni o organismi bilaterali stabiliti da trattati o accordi internazionali, di cui la Repubblica argentina è parte, nella misura in cui i trasferimenti sono effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, d) trasferimenti all'estero a nome di persone umane che sono beneficiari di pensioni e / o pensioni versate dalla National Social Security Administration (ANSES), fino all'importo pagato da detta agenzia nel mese di calendario e nella poiché il trasferimento viene effettuato su un conto bancario di proprietà d il beneficiario nel suo paese di residenza registrato. "3. Modificare la sottosezione i) del punto 1. della comunicazione" A "6787 come segue:" i) sono fondi da prestiti ipotecari concessi da entità finanziarie locali. Nel caso in cui l'operazione di acquisto venga effettuata nell'ambito del Programma Procrear, possono essere utilizzati anche i fondi provenienti dai sussidi di tale Programma. ”4. Stabilire che i prelievi di contante all'estero con carte di debito locali che siano dalla data di decorrenza, possono essere effettuati solo con addebito nei conti locali del cliente in valuta estera. 5. Stabilire che le agenzie di cambio siano raggiunte dalle disposizioni della sezione 3.6. del testo ordinato di Esterno e modifiche. 6. Stabilire entro 90 giorni di calendario il periodo per dimostrare la registrazione dell'entrata doganale delle merci in caso di pagamenti anticipati delle importazioni a fornitori non collegati all'importatore e la conformità preliminare della BCRA per i pagamenti anticipati delle importazioni a fornitori collegati con l'importatore. 7. Per stabilire che le entità autorizzate ad operare in caso di modifiche devono inviare a questa banca centrale, alla fine di ogni giorno e con un preavviso di 2 giorni lavorativi, le informazioni sulle vendite di modifica da effettuare su richiesta dei clienti o delle operazioni del entità che implica l'accesso al mercato dei cambi per un importo giornaliero pari o superiore all'equivalente di US $ 2 milioni, per ciascuno dei 3 giorni lavorativi conteggiati dal primo giorno indicato. Cioè, in T = 1 riportano le operazioni di T = 3, T = 4 e T = 5, in T = 2 riportano le operazioni di T = 4, T = 5 e T = 6 e così via. Dal 28.10.19 incluso e fino all'attuazione del regime informativo corrispondente, le operazioni devono essere inviate alla casella anticipooperaciones@bcra.gob.ar, con i seguenti dettagli: entità segnalante, CUIT e nome del cliente (incluso il operazioni delle entità), data dell'operazione, codice concettuale e importo equivalente in dollari USA. Al fine di eseguire le operazioni del giorno 30.10.19, le informazioni saranno ammesse con un anticipo di 1 giorno lavorativo. 8. Stabilire che i clienti delle entità autorizzate devono informarli con il necessario anticipo in modo che le entità possano ottemperare ai requisiti stabiliti al punto precedente, in modo che possano procedere all'operazione di scambio, nella misura in cui Contemporaneamente vengono soddisfatti i restanti requisiti previsti dai regolamenti. Il giorno dell'operazione o delle operazioni, il cliente può scegliere di eseguire le operazioni segnalate da qualsiasi entità autorizzata. In questi casi, l'entità che interviene deve avere una registrazione dall'entità che redige il bilancio che l'operazione è stata debitamente informata.
Ti salutiamo attentamente.
BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Oscar C. Marchelletta, Senior Manager of Foreign Affairs and Changes a / c - Agustín Torcassi, Vice Direttore Generale del Regolamento finanziario. e. 28/10/2019 n. 82190/19 v. 2019/10/28
Data pubblicazione 28/10/2019